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#1
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Roberta Spadetta è esperta di cause di tipo sanitario, danno biologico e risarcimenti anche nel settore assicurativo (per esempio invalidità conseguenti a incidenti, come il colpo di frusta). Non solo: può aiutarvi anche se state vivendo una separazione o un divorzio. Interpellatela: vi metterà sulla strada giusta.
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la redazione di starbene |
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#2
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Gentile avvocato, una mia cara amica sta divorziando perché lui la tradiva. All'inizio, quando si sono separati, forse perché il marito si sentiva colpevole, le ha promesso che le avrebbe lasciato la casa (lei se ne era andata appena saputo del tradimento, tornando da sua madre) e una serie di cose (soldi, l'auto, alcuni oggetti di valore). A parte l'auto, due tre oggetti di valore e un aiutino per un alloggio in affitto (lei vive ancora in affitto, lui a casa "sua"!!!), ora che sono passati i 3 anni di separazione lui si vuol rimangiare tutto: adesso la casa è solo sua e dichiara di non dovere più nulla alla mia amica (neanche l'aiutino per l'affitto!). Ma può fare una cosa del genere? E' possibile accordarsi (purtroppo non c'è nulla di scritto che riguarda il loro patto e loro sono in separazione dei beni) nel momento della separazione e poi rimangiarsi tutto? Cosa può fare la mia disperata, povera amica? Per fortuna non ci sono figli di mezzo! Come farà a pagarsi l'affitto, visto che fa l'impiegata (mentre lui guadagna benissimo...)? Quando mi risponde le farò leggere la sua mail, grazie.
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alexiatower |
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#3
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Citazione:
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teresita |
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#4
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Citazione:
Cara Alexia, non tutto è perduto! La sua amica, presentando al Tribunale il ricorso (la domanda preparata dall'avvocato) per ottenere il divorzio, potrà cercare di raggiungere un accordo economico avanzando richiesta per l'assegno di mantenimento, indipendentemente dal fatto che tale contributo sia stato richiesto in sede di separazione. Il diritto all'assegno, previsto dalla legge sul divorzio, trova infatti la sua legittimazione sulla situazione in cui un coniuge si viene a trovare a causa del divorzio stesso e, come tale, non è giuridicamente condizionato dal riconoscimento o meno di un assegno di mantenimento già in sede di separazione. Il presupposto per richiedere l'assegno di mantenimento non è l'indigenza (in questo caso si parla di alimenti), ma il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Non si deve però pensare che la richiesta di sostegno economico possa essere invocata perchè si sono presi impegni personali che non risultano proporzionati alle proprie possibilità: se per esempio la sua amica avesse deciso di acquistare una Ferrari pur facendo l'impiegata difficilmente il suo ex marito sarebbe tenuto a corrisponderLe una somma per far fronte a questo acquisto! Il diritto all'assistenza economica da parte dell'ex coniuge si fonda unicamente sull'effettiva inadeguatezza delle risorse personali rispetto al tenore di vita matrimoniale. La Cassazione ha più volte stabilito che la determinazione dell'assegno è indipendente dagli accordi intervenuti in sede di separazione che possono eventualmente costituire un mero indice di riferimento (Cass.12/7/07 Sez. I, n. 15611, Cass. 30/11/07 Sez. I n. 25010 ). Relativamente alla casa occupata attualmente dall'ex marito mi mancano alcune informazioni fondamentali per capire se Lui ha o meno il diritto di tenersela. Devo sapere se è stata acquistata successivamente al matrimonio, a chi risulta intestata e se all'epoca, i coniugi erano o meno in comunione dei beni. Se fosse stata acquistata dopo il matrimonio e i coniugi fossero in comunione, sicuramente la sua amica avrebbe diritto al 50% della casa. |
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#5
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Citazione:
per ottenere il risarcimento dei danni occorre fare richiesta all'INAIL, ma qualora il danno sia imputabile al datore di lavoro anche lui sarà tenuto al risarcimento. Mi spiego meglio, se la caduta è stata provocata da una macchia d'olio presente sul pavimento o se il gradino di ingresso alla fabbrica era mal posizionato, il datore ne risponderà perchè è tenuto a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro adottando tutte le cautele necessarie. Se a seguito dell'infortunio ritieni di non poter più svolgere le mansioni di prima devi ottenere una certificazione medica di inidoneità e chiedere al datore di lavoro di essere adibita a mansioni diverse. Bisogna però stare attenti perchè se tu non volessi svolgere mansioni inferiori e non ci fossero oggettivamente mansioni equivalenti alle tue, il datore di lavoro potrebbe licenziarti. La sopravvenuta inidoneità del lavoratore, se concorrono le condizioni di cui sopra, può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
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roberta.spadetta |
| I tag |
| assicurazione, causa, colpo di frusta, danno biologico, divorzio, incidente, invalidità, legale, malasanità, ospedale, risarcimento danni, separazione |
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